Questo sito web utilizza i cookie. Se si continua a navigare il sito, si suppone di dare il consenso alla modalita' di utilizzo dei cookie sul questo sito web.

Leggi privacy sui cookies ed altro

 Stampa 

CESSIONI DI FABBRICATO

Visite: 2689

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione, ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).


Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi, entro 48 ore dalla cessione, all'Autorità di P.S. (Questura/Commissariato - Comando di Polizia Locale del Comune) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

 

(Si allega modulo di cessione di fabbricato)

Allegati:
Scarica questo file (modulo-cessione-fabbricati-cittadini-comunitari.pdf)modulo-cessione-fabbricati-cittadini-comunitari.pdf[ ]67 kB2016-06-07 11:44